QUANDO E' DOVUTA LA COMPENSAZIONE

(a) La compensazione pecuniaria è dovuta al Passeggero
in relazione alla tratta aerea (intra-comunitaria o
internazionale) e alla distanza in km:
La compagnia aerea può ridurre l’ammontare della
compensazione pecuniaria del 50% se la riprotezione
comporta un ritardo all’arrivo di non più di 2, 3 o 4 ore
(sulla base delle distanze chilometriche) rispetto
all’orario del volo originariamente prenotato.

(b) La compensazione pecuniaria non spetta nel caso in cui il
Passeggero sia stato informato della cancellazione:
- con almeno due settimane di preavviso;
- nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni
prima della data di partenza e nel caso in cui venga
offerto un volo alternativo con partenza non più di due
ore prima dell’orario originariamente previsto e con
arrivo alla destinazione finale meno di quattro ore
dopo l’orario originariamente previsto;
- meno di sette giorni prima della data di partenza e nel
caso in cui venga offerto un volo alternativo con
partenza non più di un’ora prima dell’orario
originariamente previsto e con arrivo alla destinazione
finale meno di due ore dopo l’orario originariamente
previsto.

(c) Il Passeggero ha diritto a ricevere a titolo gratuito queste
forme di assistenza:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
- adeguata sistemazione in albergo, in caso siano
necessari uno o più pernottamenti;
- il trasporto aeroporto - albergo - aeroporto;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o
e-mail.

(d) La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui
la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del
volo sia stata causata da circostanze eccezionali (ad
esempio condizioni meteorologiche incompatibili con
l’effettuazione del volo, improvvise carenze del volo dal
punto di vista della sicurezza, scioperi).

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