Per bagaglio a mano si intendono quegli articoli
che il passeggero può portare con sé in cabina per
sistemarli nei comparti portaoggetti sovrastanti o
sotto il sedile anteriore
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
• Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative
al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il
12 ottobre 1929, nel testo modificato dal protocollo
dell’Aja del 28 settembre 1955
• Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica
il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del
vettore aereo in caso di incidenti
• Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al
trasporto aereo internazionale (firmata a Montreal il 28
maggio 1999 ed entrata in vigore il 4 novembre 2003)
• Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili
• Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 197 recante
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo
ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli
esercenti di aeromobili”
Per bagaglio registrato si intendono quegli articoli
che vengono consegnati alla compagnia aerea per
il trasporto nelle stive di un aeromobile e non sono
accessibili al passeggero durante il volo. Tali bagagli
vengono pesati, etichettati e registrati sul biglietto del passeggero
la loro identificazione all’arrivo.
All’arrivo a destinazione, in caso di mancata riconsegna o
danneggiamento del bagaglio registrato (per il quale viene emesso
il “Talloncino di Identificazione Bagaglio”), il passeggero deve
compilare un rapporto di smarrimento o di danneggiamento.
La constatazione dell’evento deve essere effettuata, prima
di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli uffici Lost and
Found dell’aeroporto di arrivo, utilizzando gli appositi moduli
comunemente denominati PIR (Property Irregularity Report).
SMARRIMENTO
Se entro 21 giorni dall’apertura del PIR non sono state
ricevute notizie sul ritrovamento, è necessario inviare tutta
la documentazione di seguito specificata all’Ufficio Relazioni
Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la
quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento.
RITROVAMENTO
In caso di ritrovamento del bagaglio, entro 21 giorni dalla data
di effettiva avvenuta riconsegna è necessario inviare tutta la
documentazione indicata di seguito all’Ufficio Relazioni Clientela e/o
Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per
l’avvio della pratica di risarcimento delle eventuali spese sostenute.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I CASI
DI SMARRIMENTO E RITROVAMENTO BAGAGLI
• Codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via
internet oppure originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo
• Originale del PIR rilasciato in aeroporto
• Originale del talloncino di identificazione del bagaglio e prova
dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio
• Elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito
• Elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato
• Originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la
tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa)
in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio
• Indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare
del conto corrente, nome e indirizzo della banca, codici IBAN, ABI,
CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero
• Se i suddetti dati non si riferiscono all’intestatario della pratica,
specificare anche l’indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile)
DANNEGGIAMENTO
In caso di danneggiamento del bagaglio, entro 7 giorni dalla data
di apertura del PIR, è necessario inviare tutta la documentazione
indicata di seguito all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza
Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio
della pratica di risarcimento.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
• Codice di prenotazione del volo in caso di acquisto
via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di
biglietto cartaceo
• Originale del PIR rilasciato in aeroporto
• Originale del talloncino di identificazione del bagaglio
• Elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente riportato danni
In caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna del
bagaglio registrato, il passeggero ha diritto ad un risarcimento
fino a 1.000 DSP (circa 1.164,00 euro) in caso di compagnie aeree
dell’Unione europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione
di Montreal, fino a 17 DSP (circa 19,00 euro) per kg in caso di
compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione
di Varsavia, salvo che il passeggero abbia sottoscritto una
assicurazione integrativa.
CONTATTACI AL: +39 081 8557721; SAPREMO AIUTARTI !
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